Cari Colleghe e Colleghi,
l’Italia ed in particolare la nostra amata regione, stanno affrontando un momento estremamente difficile della loro storia, situazione che nessuno di noi fino a febbraio poteva nemmeno immaginare.
Dall’inizio dell’emergenza siamo stati interessati da questa immane tragedia solo come cittadini, le nostre famiglie in qualche caso sono purtroppo state toccate dalla malattia e dal lutto, ma le nostre attività professionali non avevano subito importanti limitazioni.
Ieri sera il nostro presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha emanato un’ordinanza che è andata a incidere in modo sostanziale sulla nostra attività di dottori agronomi e dottori forestali.
Nell’ordinanza n°514 all’art. 11 si fa esplicito riferimento a limitazioni dell’attività professionale.
Prima di entrare nell’interpretazione legale dell’articolo mi preme invitarvi a non usare le eventuali eccezioni se non per motivi veramente urgenti e non differibili. Questo è il momento della responsabilità in cui le scelte di tutti noi possono valere la vita o la morte di qualcuno. Pertanto, vi esorto, pensando soprattutto alle fasce più esposte della popolazione a rimanere a casa. #iorestoacasa
Con tutta probabilità la situazione rimarrà critica ancora per molto tempo e immagino già le difficoltà umane ed economiche che dovremo affrontare. Ma noi siamo una categoria resiliente che affonda le proprie radici nel mondo agricolo e in quello di montagna e sono convito che ne usciremo più forti di prima. Voglio lasciarvi guardando avanti, al grande evento che stiamo organizzando ad ottobre in piazza Lombardia nel cuore della nostra bellissima regione, esso sarà sicuramente un grande festa in cui sono sicuro che ci guarderemo alle spalle e penseremo a questo drammatico momento con tristezza ma anche con l’orgoglio di chi non ha mollato.
Marco Goldoni
Si precisa che l’interpretazione che segue è stata redatta dal consiglio di Federazione con l’aiuto di un legale ma che gli organi di controllo potrebbero avere letture leggermente diverse. Pertanto, vi invitiamo a leggere per intero l’ordinanza (allegata)ed utilizzare, per la sua interpretazione, lo spirito critico tipico della nostra professione
Interpretazione del comma 11 dell’ordinanza 514 del Presidente della regione Lombardia del 21/03/2020
Testo
11) Sono chiuse le attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza;
Lo spirito generale dell’ordinanza è quella di limitare al massimo il diffondersi del contagio da COVID-19 e di garantire che l’attività di supporto dei professionisti al mondo produttivo sia garantita, pertanto in linea generale è opportuno sospendere il maggior numero di attività possibile.
Innanzi tutto, è bene chiarire che le attività professionali sono chiuse salvo eccezioni. Quindi sta al professionista dimostrare che rientra in una di queste.
Altra premesse importante è che si parla di attività intese come singoli “lavori/commesse” dello studio professionale, pertanto un professionista può svolgere le attività previste come eccezione dall’ordinanza ma non le altre.
È proprio sulla valutazione delle attività in eccezione è necessario concentrarsi per capire cosa si può fare e cosa no.
Il testo cita che sono ammesse le attività professionali relative a servizi indifferibili ed urgenza o sottoposti a termine di scadenza.
Analizziamo intanto le attività professionali relative a servizi indifferibili ed urgenti, tali attività devono essere caratterizzate dalla loro impossibilità di essere differite, cioè rinviate ad altro tempo. Possono essere assimilate a questa categoria ad esempio le seguenti attività di:
· consulenza fitoiatrica su problematiche contingenti;
· consulenza alle aziende agricole per la redazione di piani di semina e di concimazione;
· sorveglianza e controllo nella produzione di alimenti, in particolare di origine zootecnica (gestione dell'autocontrollo, ad esempio);
· controllo della qualità del latte e della razione degli animali allevati e relativi campionamenti con analisi
· predisposizione di documentazione necessaria alle aziende per svolgere le proprie attività correnti;
· consulenze giudiziarie come CTP e CTU solo se non sospese.
Invece le attività professionali relative a servizi sottoposti a termine di scadenza devono essere caratterizzate dal fatto che l’attività deve essere realizzata entro una specifica data.
Possono essere assimilate a questa categoria ad esempio le seguenti attività di:
· predisposizione di documentazione per partecipare bandi locali, nazionali od internazionali che prevedono scadenze a breve;
qualsiasi genere che abbiano una contrattualistica con scadenze vincolanti ove non sia prevista la forza di causa maggiore.
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Ordinanza 514.pdf | 124.27 KB |