Abbiamo posto un quesito al dott. Bertoncini sull'obbligatorietà di presentare la porcedura nitrati entro il 31 marzo 2018. Ci ha risposto che la procedura va inoltrata quando ci sono delle modifiche sostanziali. Pertanto la data del 31 marzo 2018 non è significativa.
QUESITO
Spett. dott. Bertoncini
Le scrivo la presente mail per sottoporLe un quesito che ci siamo posti tra alcuni colleghi.
L'Allegato A della deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2016, n. X/5171 al capitolo 2 "ADEMPIMENTI DEI PRODUTTORI E DEGLI UTILIZZATORI DI AZOTO AD USO AGRONOMICO"
sottocapitolo 2.4 "Modalità e tempistica per la presentazione e l’aggiornamento della Comunicazione nitrati" al sottotitolo 2.4.1 "Validità quinquennale" afferma che "La Comunicazione nitrati ha validità quinquennale per l’impresa che dimostra di essere conforme rispetto ai vincoli inerenti l’applicazione della direttiva nitrati"
mentre il sottotitolo 2.4.3 "Interruzione della validità pluriennale della Comunicazione nitrati" afferma in sostanza che la comunicazione nitrati cessa la validità quinquennale nel momento in cui intervengono modifiche sostanziale come previste dal sottotitolo 2.4.4 "Modifiche sostanziali".
A questo punto tra colleghi ci è venuto il dubbio della necessità di provvedere alla stesura dell'aggiornamento annuale con termini stabiliti per altro da apposito decreto del dirigente (si veda ultimo decreto del 12 dicembre 2017 n. 15904 "Determinazione in merito ai tempi e alle modalità di presentazione e/o aggiornamento per l'anno 2018...") e del resto previsti nel capitolo 2 sopracitato.
Ci sembra di capire che se un'azienda non rientra nella casistica prevista dal sottotitolo 2.4.4 "Modifiche sostanziali" i termini stabiliti dal D.d.g. del 12 dicembre non devono essere presi in considerazione in quanto la comunicazione mantiene la validità dei 5 anni. Eventualmente se nel corso dell'anno dovessero presentarsi in azienda delle modifiche rientranti nel sottotitolo 2.4.4 dobbiamo provvedere all'aggiornamento della comunicazione ma solamente allora.
Le chiedo pertanto di confermarci se tale nostra interpretazione appare corretta o meno alla luce di quanto esposto.
La ringrazio per la disponibilità e rimango in attesa di riscontro in merito.
Cordiali saluti
dottore agronomo Marco Goldoni
presidente FODAF
RISPOSTA
Marco Goldoni buongiorno,
ho letto il suo articolato quesito. La sua interpretazione delle disposizioni regionali è nel complesso corretta. Le voglio sottolineare un aspetto che ritengo importante: la regola generale stabilisce che l'azienda che ha dimostrato con una Comunicazione nitrati di essere conforme può decidere di far valere tale comunicazione come pluriennale (fino a 5 anni); ho sottolineato "può" per segnalare che non si tratta di un obbligo, ma di una "decisione" dell'azienda coerente con le regole definite dalla Regione Lombardia.
L'azienda deve quindi tenere monitorato il mantenimento delle 5 conformità di base (azoto zootecnico al campo, MAS, stoccaggi solidi, stoccaggi liquidi, coerenza tra stoccaggi e calendario di distribuzione) nel tempo verificando in particolare gli elementi presenti nel capitolo 2.4.4. da lei citato.
Per approfondire la tematica della durata quinquennale della comunicazione nitrati la invito a leggere (e proporre eventuali integrazioni) le apposite risposte alle domande più frequenti sull'argomento che abbiamo messo a disposizione al seguente indirizzo:
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Imprese/Imprese-agricole/Direttiva-nitrati/domande-risposte-sulla-direttiva-nitrati/domande-risposte-sulla-direttiva-nitrati
Resto a disposizione per approfondire la questione
Un cordiale saluto
Gianpaolo Bertoncini